Art. 6.1
La Commissione Permanente definisce il sistema di accreditamento delle associazioni e delle societą scientifiche di riferimento per le DISCIPLINE BIO-NATURALI.
Sono accreditate le associazioni e le societą scientifiche, costituite da professionisti qualificati nelle rispettive discipline, che, alla data della richiesta di accreditamento, hanno svolto in modo continuativo la loro attivitą per almeno quattro anni.
La commissione permanente deciderą quale documentazione verrą richiesta per l'accreditamento e come verrą valutata ogni richiesta.
Art. 6.2
Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, accredita le associazioni e le societą scientifiche di riferimento di ciascuna delle discipline riconosciute, coerentemente con i criteri definiti nell'articolo 6.1
Successivamente all'insediamento della Commissione permanente, di cui all'articolo 4, il Ministro della salute accredita nuove associazioni e societą scientifiche di riferimento delle DBN, entro tre mesi.
Art. 6.3
La Commissione Permanente istituirą un organo di controllo per effettuare continue verifiche a campione sulle associazioni e societą scientifiche gią accreditate.
Sul sito web della Commissione Permanente verranno pubblicati gli elenchi ufficiali di tutte le associazioni e societą scientifiche accreditate e sarą possibile inoltrare, online, eventuali reclami o richieste di verifica sull'operato delle stesse.
Art. 6.4
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PRESEGUI :
ART.7 INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI RELATIVI AD OGNUNA DELLE DISCIPLINE RICONOSCIUTE
Le associazioni e/o scuole di formazione per operatori delle discipline bio-naturali potranno fornire alla commissione pilota
prove scientifiche dell'efficacia della specifica terapia da esse stesse diffusa e insegnata.